Periodicamente torna nel dibattito democratico la necessità di poter assicurare la sicurezza ai cittadini e l’esigenza di non veder cancellati i diritti e le libertà fondamentali. Le mutevoli minacce del mondo contemporaneo non lasciano il tempo agli Stati di creare cornici giuridiche adeguate allo scopo, con potenziali pericolose conseguenze.
Nella Repubblica romana, nelle situazioni di emergenza, ai Senatori era concesso il privilegio dello Justitium, ovvero la sospensione delle garanzie repubblicane, utile a riportare l’ordine e difendere i cittadini. Ciò si traduceva nell’accentramento nelle mani dei consoli di poteri semi-dittatoriali e nella consequenziale limitazione dei diritti dei cittadini. Giulio Cesare, detrattore della Res Publica, considerò questo strumento – fin dalla sua creazione – come ultimus, extrema ratio, ovvero come ultima misura possibile dinnanzi ad una minaccia concreta.
Molto più di recente, nel corso della war on terror, proclamata da J.W Bush all’indomani degli attentati al World Trade Center, si è assistito ad una sistematica circoscrizione delle principali libertà fondamentali (in particolare la libertà di movimento e quella di stampa) da parte dei vertici di potere di alcuni Stati. Limitazioni che non sempre sono fondate su una reale ponderazione della minaccia alla sicurezza dello Stato, e che hanno rappresentato una mera conseguenza della dichiarazione dello “stato di emergenza” impiegato come strumento di sicurezza – virtuale e fittizio – offerto alla società civile.
In seguito agli attentati del 13 Novembre, la Francia – che per alcuni è la culla dello stato di diritto moderno – ha proclamato lo “stato di emergenza”, comprimendo – nell’ambito della war on terror – le libertà fondamentali dei propri cittadini. Viene naturale porsi la domanda: il terrorismo può legittimare lo Stato a porre ai propri cittadini il compromesso tra libertà e sicurezza?
Da secoli le Repubbliche (e altre forme di governo democratiche) si mostrano affezionate all’utilizzo dello “stato di emergenza” quale arma risolutiva in situazioni nelle quali è minacciata la sicurezza della nazione, nonostante questo strumento risulti erosivo dello stato di diritto inteso come contenitore di garanzie, diritti e libertà. Infatti, secondo l’accezione moderna, con stato di emergenza si intende l’atto del Governo con cui vengono derogati i diritti fondamentali come riconosciuti dalle più moderne Costituzioni e Convenzioni internazionali.
Il concetto di “sicurezza” nasce con l’organizzazione degli individui in gruppi, e al loro bisogno di proteggersi da possibili pericoli interni ed esterni che attentano alla coabitazione pacifica della comunità organizzata, ma anche alla volontà di perseguire chi minaccia la sopravvivenza del gruppo in quanto tale.
La minaccia del terrorismo ha spesso giustificato in questi anni la proclamazione dello stato di emergenza, la limitazione indiretta di libertà e diritti, l’ingerenza dello Stato nella vita dei cittadini (si pensi al programma di sorveglianza di massa della National Security Agency statunitense o al provvedimento legislativo del Governo tedesco – mai entrato in vigore – che paventava la possibilità di abbattere un aereo a trasporto civile laddove vi fossero prove sufficienti a immaginare un imminente attacco terroristico, determinando così importanti violazioni delle libertà personali e avvicinando l’atteggiamento degli Stati ad una forma di assolutismo moderno, come teorizzato da Rabkin parlando di sovranità:
“Sovereignity? It can be absolute in today’s world […] That would mean governments are free to abuse the human rights of their own people” (“Sovranità? Oggi può essere assoluta […] Questo significa che i governi sono liberi di abusare dei diritti fondamentali dei propri cittadini”).
Il tentativo disperato degli Stati di garantirsi sicurezza ad ogni costo rischia di andare a sfavore dei cittadini. Si dimostra così la complessità di garantire elevati standard di sicurezza, perseguendo solo coloro che attentano la pace della Nazione, senza limitare la libertà dei propri cittadini. Libertà che si sta trasformando, a causa delle sfide sempre meno definite e definibili che lo Stato deve affrontare per prevenire le minacce esterne asimmetriche, tra le quali il terrorismo.
La war on terror ha favorito la nascita della cultura del sospetto, non solo in una società civile sempre più esposta al costrutto ideologico del nemico e ad una crescente asimmetria informativa mediatica; bensì anche nei Governi, che oggi difficilmente riescono a bilanciare i provvedimenti volti ad assicurare sicurezza con la protezione dei diritti e delle libertà dei propri cittadini, facendo propria l’idea che “il fine giustifica i mezzi”.
A distanza di quasi quindici anni dall’11 Settembre, possiamo affermare che lo “stato di emergenza”, la sospensione di alcuni diritti, la limitazione di alcune libertà, l’ingerenza dello Stato nella vita dei cittadini, non hanno rappresentato una strategia efficiente per sconfiggere il terrorismo (che per definizione non si può sconfiggere, ma solo limitare). Ferita dagli attentatori di Parigi, l’Europa di oggi (e la Francia nello specifico) è tentata dall’usare lo stesso strumento, allontanandosi così da una delle colonne portanti della società occidentale: lo stato di diritto.
Di: Ilaria Rudisi